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STATUTO C.C.R.S. XX LUGLIO
COSTITUZIONE E SCOPI
ART.1
È costituito con sede in Via Chiesa in S. Clemente di Galluccio un Circolo Culturale Ricreativo Sportivo che assume la denominazione di "C.C.R.S. XX LUGLIO".
ART.2
Il Circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democratico e unitario. Non persegue fini di lucro ed è indipendente.
ART.3
Sono compiti del Circolo: contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e della sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra i circoli e altre organizzazioni democratiche. avanzare proposte agli enti pubblici partecipando alle forme decentrate di potere locale. organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
ART.4
I l numero dei soci è illimitato; al circolo possono aderirvi tutti i cittadini di ambi i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.
ART.5
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
ART.6
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.
ART.7
I soci hanno diritto a frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso.
ART.8
I soci sono tenuti: al pagamento della tessera sociale; alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
ART.9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificazione; quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE
ART.10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo; dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; da fondo di riserva.
ART.11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali nono sono rimborsabili in nessun caso.
BILANCIO
ART.12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo successivo..
ART.13
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto: 10% al fondo riserva; il rimanente a deposito per iniziative di carattere assistenziale, culturale sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
ART.14
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate con annuncio scritto.
ART.15
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; elegge il Consiglio Direttivo che resta in carica 2 anni; procede alla nomina delle cariche sociali; elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; approva il bilancio consuntivo e preventivo; approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’art. 13 del presente Statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ART.16
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci, o i sindaci. L’Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART.17
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita dalla metà più uno dei soci. La seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.
ART.18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento del circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
ART.19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
ART.20
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 16 consiglieri eletti tra i soci.
ART.22
Il C.D. elegge nel suo seno il Presidente, il V.Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte. Il Presidente, il V.Presidente e il segretario compongono la presidenza, è riconoscibile al C.D. il potere di cooptare altri membri fino ad un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del C.D. e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
ART.23
Il C.D. si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal V.Presidente.
ART.24
Il C.D. deve redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno; deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione, l’espulsione dei soci.
ART.25
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assistenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l’ufficio di Presidenza.
COLLEGIO SINDACALE
ART.26
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea. I sindaci restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
ART.27
La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
ART.28
In caso di scioglimento, l’Assemblea decide con la maggioranza prevista all’art.27 sulla destinazione del patrimonio residuo eventuale, dedotto le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.
DISPOSIZIONE FINALE
ART.29
Per quanto non previsto dal presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
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